Il Regolamento
Documento che fissa alcuni ordinamenti fondamentali riguardo l’attivitĂ della Federazione.
Scarica il RegolamentoArticolo 1 – GeneralitĂ
La FIDAS è la Federazione di Associazioni di donatori di sangue a carattere regionale, provinciale, comunale, locale, aziendale, studentesco che svolgono la loro attivitĂ nell’ambito delle leggi vigenti in materia trasfusionale. Le singole Associazioni sono rappresentate in seno alla Federazione nazionale e regionale dai Presidenti o da persone dagli stessi designate.Gli Organi della Federazione sono eletti secondo le modalitĂ previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.
Articolo 2 – Quote federative
La quota federativa e la sua composizione vengono stabilite annualmente in sede di Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, dopo aver considerato la necessità di spesa.Le Associazioni sono tenute al versamento di una quota annuale di adesione, stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale. Le quote federative debbono pervenire alla Federazione entro 30 giorni dalla comunicazione del verbale di delibera dell’Assemblea.In caso di cessazione del rapporto federativo esse non vengono restituite.
Articolo 3 – Poteri di voto – Delegati
Le Federate sono rappresentate in seno all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria da propri delegati secondo il seguente prospetto:
- da 0 a 2.000 donazioni n° 1 delegato
- da 2.001 a 4.000 donazioni n° 2 delegati
- da 4.001 a 8.000 donazioni n° 3 delegati
- da 8.001 a 16.000 donazioni n° 5 delegati
- da 16.001 a 30.000 donazioni n° 7 delegati
- oltre 30.000 donazioni n° 9 delegati.
Ad ogni Federata in Assemblea sono attribuiti tanti voti quanti sono i Delegati, ad eccezione delle elezioni per le cariche federali di cui all’art. 5 del Regolamento. L’espressione di voto può essere esercitata anche da un solo Delegato.Il numero delle donazioni effettuate deve essere fornito, a cura delle Federate alla chiusura di ogni anno sociale, entro il primo trimestre dell’anno successivo.
Articolo 4 – Assemblea delle federate
L’Assemblea è il massimo organo deliberante della Federazione ed è composta dai Delegati delle singole Federate. I Presidenti delle Federate, se presenti, si intendono validamente delegati, salvo diversa designazione da parte dei componenti organi statutari delle Federate stesse. I Presidenti Regionali hanno diritto di partecipare senza diritto di voto. La convocazione dell’Assemblea Ordinaria viene effettuata di norma entro il 30 Aprile di ogni anno.
Hanno diritto di voto all’Assemblea ordinaria, straordinaria ed elettiva, tutte le Federate in regola con il pagamento delle quote federative nazionali all’atto della convocazione. Gli elementi giustificativi del bilancio consuntivo sono a disposizione delle Federate che ne vogliano prendere visione dal quindicesimo all’ottavo giorno precedente quello fissato per l’Assemblea, presso la sede della Federazione.
CONVOCAZIONE
L’Assemblea viene convocata con e-mail certificata (PEC) con ricevuta di ritorno. L’avviso deve contenere l’elencazione degli argomenti posti all’Ordine del Giorno, la data, l’ora ed il luogo della convocazione.RAPPRESENTANZA
Le Federate possono validamente farsi rappresentare da un Delegato di altra Federata, col potere di voto che è attribuito dalle norme dello Statuto e del Regolamento. E’ ammessa la rappresentanza di una sola Federata.VERIFICA DEI POTERI DI AMMISSIONE
Il Consiglio Direttivo Nazionale, e per esso l’ufficio di Segreteria Amministrativa, verifica la validità delle designazioni e delle deleghe ed ammette i Delegati delle Federate all’Assemblea.COSTITUZIONE
L’Assemblea si intende costituita con la nomina di un suo Presidente e di un Segretario, eletti dai Delegati, su proposta del Presidente Nazionale.VALIDITÀ
Il Presidente dell’Assemblea ne accerta la validità in conformità al disposto dell’art. 7 dello Statuto. In caso di mancata validità , il Consiglio Direttivo Nazionale provvede a una nuova convocazione entro 60 giorni.SVOLGIMENTO
Il Presidente dell’Assemblea designa tra i presenti tre scrutatori che provvedono alla verifica delle votazioni. Dà quindi inizio ai lavori con la lettura dell’Ordine del Giorno e la discussione degli argomenti in esso indicati. Nella voce “Varie ed eventuali” possono essere trattati solo argomenti accettati dall’Assemblea, sempreché non riguardino Federate assenti. Durante il dibattito il Presidente dell’Assemblea regola gli interventi, che debbono riguardare esclusivamente l’argomento di volta in volta trattato e proclama l’esito delle votazioni.VOTAZIONI
Il voto può essere espresso: per appello, per alzata di mano, con scheda segreta.La paritĂ dei voti equivale al voto contrario dell’Assemblea.Il Segretario collabora con il Presidente in tutte le operazioni e redige il verbale della seduta.L’Assemblea indica, di volta in volta, la sede della successiva convocazione.L’Assemblea conferma ogni anno la sede congressuale per l’anno seguente e vota la sede congressuale per il secondo anno successivo.Articolo 5 – Elezione delle cariche federali
Ogni Associazione Federata dispone di un numero di voti elettorali eguali al numero di donazioni effettuate nell’anno precedente, arrotondato al migliaio superiore. In assenza di donazioni i voti elettorali sono pari a 1.000 voti elettorali.
Questo numero viene comunicato alla Segreteria Amministrativa da ciascun Presidente delle Associazioni Federate entro il quindici del mese di marzo di ogni anno. In caso di mancata comunicazione entro i limiti di tempo stabiliti, s’intende valido ad ogni effetto quello dell’anno precedente, per l’intero anno in corso.
Il Consiglio Direttivo Nazionale, entro il mese di marzo di ogni anno, definisce su proposta del Segretario Amministrativo ed in base ai dati statistici di produzione delle singole associazioni, il potere di voto, per l’anno in corso, di ciascuna Associazione Federata.
Il voto è espresso dal Presidente della Federata e/o dai suoi delegati.
CIRCOSCRIZIONI
- Circoscrizione nord ovest (Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta);
- Circoscrizione nord est (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige);
- Circoscrizione centro sud ed isole (Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia).
CARICHE FEDERALI
L’Assemblea Ordinaria elegge ogni 4 anni le seguenti cariche:
- Il Presidente Nazionale
- Il Consiglio Direttivo Nazionale
- L’Organo di Controllo
- Il Collegio dei Probiviri
MODALITĂ€ DI ELEZIONE
Il Presidente Nazionale è eletto dall’Assemblea delle Federate, fra liste alternative secondo le modalità previste dall’art. 8 dello Statuto.
Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto dal Presidente Nazionale e da un numero di componenti eletti dall’Assemblea ordinaria con le modalità previste dall’art. 9 dello Statuto.
Nella Lista del Presidente ogni elettore può esprimere fino a due preferenze per ogni circoscrizione, per un totale massimo di 6 preferenze.
Nelle liste circoscrizionali ogni elettore può esprimere:
- una preferenza per le Circoscrizioni comprendenti fino a quattro Federazioni Regionali;
- due preferenze per le Circoscrizioni comprendenti un numero superiore a quattro.
Articolo 6 – Consiglio direttivo Nazionale, Presidente, Tesoriere
Il Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta del Presidente, può affidare incarichi particolari a gruppi di lavoro o a singoli consiglieri, avvalendosi anche della collaborazione di persone esterne alla Federazione.Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce almeno tre volte all’anno, su convocazione del Presidente o, in difetto, per iniziativa di almeno un terzo dei Consiglieri. Alle riunioni del Consiglio direttivo partecipano, con voto consultivo, anche il Coordinatore della Conferenza dei Presidenti Regionali ed il coordinatore Nazionale dei Giovani FIDAS.Alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale partecipa l’Organo di Controllo su invito del Presidente.Il Presidente, oltre a quanto previsto dall’art. 8 dello Statuto, illustra all’Assemblea la Relazione Morale annuale, propone la designazione della sede della Federazione.Il Tesoriere illustra all’Assemblea il Bilancio Consuntivo annuale.
Articolo 7 – Amministrazione e Bilanci
Le disponibilità economiche della Federazione debbono essere amministrate con il criterio di una sana gestione intesa ad evitare passivi di bilancio. Le scritture contabili debbono essere tenute secondo le vigenti norme in materia, essere sempre aggiornate e fare riferimento a giustificativi che le documentino. Il numerario di cassa deve essere depositato in conti bancari intestati alla Federazione, salvo le normali piccole disponibilità per le spese correnti. Il Bilancio Consuntivo deve presentare sinteticamente tutte le imputazioni di entrata e di uscita della gestione. Il rendiconto deve essere articolato in capitoli che forniscano l’analisi delle imputazioni. Il bilancio di previsione deve essere elaborato tenendo conto delle risultanze del bilancio consuntivo, e contenere le prevedibili imputazioni di entrata e di uscita. Il bilancio e il rendiconto devono essere trasmessi alle singole Federate contemporaneamente all’avviso di convocazione dell’Assemblea.
Articolo 8 – Organo di Controllo
L’Organo di Controllo, oltre ai compiti di cui all’art 10 Statuto, effettua un regolare controllo della gestione amministrativa della Federazione.Ha altresì il compito di redigere la relazione di competenza sui bilanci ed illustrarla all’Assemblea. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, su invito del Presidente, con i poteri della sua carica.La durata del mandato dell’Organo di Controllo è in ogni caso pari a quella del Consiglio Direttivo Nazionale.Delle proprie riunioni l’Organo di controllo redige apposito verbale.
Articolo 9 – Collegio dei Probiviri
I Probiviri non possono decidere sulle questioni sottoposte a loro giudizio senza aver sentito le parti ed esperito ogni tentativo di composizione amichevole della vertenza. Il Collegio dei Probiviri può comminare le seguenti sanzioni, a seguito di violazioni dello Statuto e del Regolamento Nazionali:
a) richiamo: dichiarazione scritta e motivata di biasimo, irrogata per lievi trasgressioni;
b) ammonizione scritta: provvedimento che sanziona un comportamento trasgressivo di portata contenuta e considerato lieve se riconosciuto e non reiterato;
c) sospensione dal ruolo: provvedimento grave, inflitto per trasgressioni ai doveri inerenti al ruolo rivestito all’interno dell’Organizzazione nazionale o regionale. Essa non può superare la durata di dodici mesi;
d) decadenza dal ruolo: provvedimento grave, inflitto per gravi violazioni dei doveri che l’appartenenza all’Organizzazione nazionale o regionale comporta.Le decisioni del Collegio devono essere comunicate per iscritto alle parti e al Consiglio Direttivo Nazionale e sono inappellabili.La durata del mandato dei Probiviri è in ogni caso pari a quella del Consiglio Direttivo Nazionale.
Articolo 10 – Coordinamenti regionali
I Coordinamenti Regionali rappresentano le Federate del proprio territorio.I Presidenti Regionali hanno il compito di rappresentare la FIDAS a livello regionale anche e soprattutto nei rapporti con le Istituzioni, il S.S.N. e le Federazioni ed Associazioni di Donatori di Sangue piĂą rappresentative sul territorio regionale.Relazionano con il Vice Presidente Nazionale competente per territorio. Comunicano al Segretario Organizzativo:
a) un rendiconto dell’attività svolta nel corso dell’anno precedente;
b) tutte le innovazioni legislative regionali riguardanti la medicina trasfusionale;
c) ogni altra informazione utile all’attività della Federazione
Articolo 11 – Coordinamento Giovani Fidas
Il Coordinamento Giovani FIDAS comprende i giovani al di sotto dei 30 anni di età iscritti alle varie Associazioni federate, con la possibilità , anche in caso di elezione in prossimità della scadenza dell’età dei 30 anni, di poter concludere gli anni di mandato stabiliti dal Regolamento.Le convocazioni dell’Assemblea nazionale del Coordinamento Giovani FIDAS, per la nomina del Coordinatore Nazionale giovani e delle Assemblee Regionali, per la nomina del Coordinatore Regionale giovani, vengono indette rispettivamente dal Presidente Nazionale e dai Presidenti Regionali FIDAS, i quali le presiedono. Le spese per la partecipazione del rappresentante delle singole Federate, nominato secondo quanto disposto dai rispettivi Regolamenti, nel Coordinamento giovani, sono a carico dell’Associazione di appartenenza.
Le spese del Coordinatore Nazionale giovani e dei Coordinatori Regionali giovani sono a carico rispettivamente della FIDAS nazionale e delle FIDAS regionali.
Articolo 12 – GratuitĂ delle cariche – Rimborsi
Le cariche della Federazione nazionale e dei Coordinamenti regionali non danno diritto a compenso o remunerazioni.Le spese sostenute dal Presidente nazionale e dai Consiglieri nell’espletamento delle attività inerenti il loro mandato, sono rimborsabili da parte della Federazione; analogamente le spese sostenute dal Presidente regionale e dai Consiglieri regionali nell’espletamento delle attività inerenti il loro mandato, sono rimborsabili da parte del Coordinamento Regionale, fatte salve eventuali diverse disposizioni stabilite dagli statuti regionali.Altri rimborsi possono essere stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale.Tali spese debbono essere contenute nei limiti della specifica imputazione del bilancio di previsione annuale.
Articolo 13 – Cariche onorifiche
L’Assemblea può conferire cariche onorifiche su proposta motivata del Consiglio Direttivo Nazionale.
La carica di Presidente Onorario può essere conferita a coloro che abbiamo ricoperto la corrispondente carica effettiva per almeno due mandati. Il Presidente Onorario ha facoltà di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e dell’Assemblea alle quali è invitato per il suo ruolo istituzionale, senza diritto di voto.
Articolo 14 – AttivitĂ medico scientifica della Fidas – Comitato medico scientifico
Per la consulenza tecnico-sanitaria la FIDAS si avvale di un comitato Medico-Scientifico, costituito da esperti in materia Immunologica e Trasfusionale di chiara fama e provata fiducia che, su invito del Consiglio Direttivo Nazionale, hanno dato la loro adesione. Il comitato nomina fra i suoi membri un Presidente. Fa parte del Comitato un Segretario Esecutivo, coadiuvato da un Vice Segretario, entrambi nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale nel proprio seno.Compiti del Comitato sono:
a) esercitare una funzione di consulenza tecnico-scientifica per ogni organo della Federazione;
b) portare la voce della FIDAS, per quanto di competenza, nei Consessi scientifici;
c) stimolare la ricerca di settore, con particolare riferimento alla donazione del sangue in tutte le sue forme e all’utilizzo di quanto donato;
d) esercitare un’azione di formazione, informazione e di aggiornamento scientifico verso le Federate ed i loro donatori;
e) curare negli aspetti tecnico-sanitari l’organizzazione delle attività scientifiche della FIDAS.
Il Comitato Medico-Scientifico non dispone di un proprio bilancio. Ogni iniziativa che comporta impegni finanziari, è preventivamente approvata dal Consiglio Direttivo Nazionale, che provvede alla necessaria copertura e cura altresì ogni forma di possibile contribuzione esterna correlabile con l’iniziativa stessa.
Articolo 15 – Carenze del regolamento
Per quanto non stabilito dal presente Regolamento provvede il Consiglio Direttivo Nazionale con apposite delibere da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea successiva al provvedimento.
Articolo 16 – Modifiche
Le modifiche al Regolamento sono di competenza dell’Assemblea Ordinaria.
FEDERAZIONE ITALIANA
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